SUPER BONUS 110%: FACCIAMO CHIAREZZA

Ristrutturare casa a costo zero, questo lo spot che accompagna il nuovo Decreto Rilancio approvato dal Governo pochi giorni fa, che prevede un super bonus del 110% con possibilità di cessione del credito all’azienda esecutrice dei lavori di efficientamento energetico.

Agevolazione sicuramente interessante ma fare chiarezza è d’obbligo per capire cosa si può veramente detrarre al 110% ed in che modo.

Innanzitutto va chiarito che per la sostituzione di  INFISSI, CHIUSURE OSCURANTI e SCHERMATURE SOLARI rimane in vigore la detrazione del 50%, salvo che questi non siano inseriti in un contesto più ampio, che comprenda la sostituzione della caldaia o il rifacimento del cappotto termico.

Detto ciò, vediamo quali interventi permettono di usufruire della nuova agevolazione fiscale.

Secondo l’articolo 128 del testo del Decreto Rilancio, si potrà ottenere il superbonus per l’edilizia solo per interventi “pesanti”, che  come detto consentano di migliorare la classificazione dell’edificio di almeno due classi energetiche. Nello specifico, il Dl Rilancio prevede che l’Ecobonus 110pc venga concesso per:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione
  • Installazione di pannelli fotovoltaici;
  • Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

Quindi, in conclusione, la sola sostituzione di serramenti, di balconi o di tende da sole NON permette di accedere al superbonus 110%.

Per questi interventi rimane valida la detrazione del 50% per Rispamio Energetico.