Garanzia legale e commerciale

La Direttiva 99/44/CE, e le singole normative nazionali di recepimento (per l’Italia il D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 24) introducono un nuovo regime di garanzie per i beni mobili acquistati dai consumatori intendendo per “consumatore” esclusivamente “colui che utilizza il bene per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale* eventualmente svolta” (uso domestico/privato).

La garanzia legale della durata di due anni prevista dalla direttiva è prestata al consumatore direttamente dal venditore e risponde di ogni “difetto di conformità al contratto di vendita” vale a dire che entra in gioco ogni qual volta il consumatore riscontri una differenza tra le caratteristiche dichiarate di un prodotto e quelle proprie dell’articolo acquistato. Si tratta di una garanzia per i difetti di conformità o vizi di mancanza di caratteristiche promesse e riguarda un problema che ha caratterizzato il bene fin dall’origine. In questi casi il consumatore ha il diritto di richiedere l’intervento della garanzia legale, perché il contratto d’acquisto non è stato rispettato o perché è stato consegnato un bene diverso da quello previsto. In caso di difetto di conformità nel periodo di garanzia di ventiquattro mesi,  il fornitore si impegna, a riparare o sostituire il bene o un suo componente che risultasse viziato da un difetto di fabbricazione. La garanzia non comprende i normali fenomeni di usura.

Affiancata alla garanzia legale che deriva dalla attuazione della Direttiva 99/44/CE, esiste una seconda forma di garanzia denominata garanzia commerciale che è a tutti gli effetti una garanzia di buon funzionamento: essa non garantisce l’assenza di vizi originari, ma il fatto che non si presentino difetti per effetto dell’uso protratto nel tempo. La durata di questa garanzia commerciale è comunque limitata a dodici mesi, tranne eccezioni esplicitamente segnalate dal produttore direttamente in fattura o sul certificato di garanzia.

Non esiste alcun diritto di richiedere la garanzia se il difetto o il danno è stato provocato da un utilizzo non conforme. Si definiscono non conformi ad esempio le seguenti azioni: riparazioni o interventi eseguiti da parte di persone non autorizzate dal produttore, difetti o danni provocati da caduta, rottura ecc…

La prestazìone eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia. Pertanto, in caso di sostituzione del prodotto o di un suo componente, sul bene o sul singolo componente fornito in sostituzione non decorre un nuovo periodo di garanzia ma si deve tener conto della data dell’acquisto del bene originario. Si escludono ulteriori diritti, di qualsiasi tipo.

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